Ricorsi Sanzioni
E' l'opposizione in via amministrativa ad un accertamento di violazione del Codice della Strada
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Servizio attivo
A chi è rivolto
E' soggetto legittimato a presentare il ricorso:
A) il conducente del veicolo (trasgressore) se identificato oppure
B) il soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 196 C.d.S. "Principio di solidarietà") al quale sia stato notificato l'accertamento di violazione. Ad esempio: l'intestatario della carta di circolazione del veicolo; il genitore o tutore di minore od incapace che ha commesso la violazione; ecc..
A) il conducente del veicolo (trasgressore) se identificato oppure
B) il soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 196 C.d.S. "Principio di solidarietà") al quale sia stato notificato l'accertamento di violazione. Ad esempio: l'intestatario della carta di circolazione del veicolo; il genitore o tutore di minore od incapace che ha commesso la violazione; ecc..
Descrizione
Ricorso al Prefetto per violazioni al Codice della Strada:
Il ricorso è uno scritto in carta semplice con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la violazione accertata.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni e alle prove in esso contenute.
Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (cioè la sanzione iniziale raddoppia);
Ricorso accolto: il Prefetto emette un decreto con il quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di violazione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - ad es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Dal 1° gennaio 2012 è possibile verificare lo stato del procedimento del ricorso sul sito http://sana.interno.it/
Ricorso al Giudice di Pace:
Come fare
Nel caso di ricorso, non è possibile pagare la sanzione.
RICORSO AL PREFETTO:
E' possibile inviare il ricorso con raccomandata ( con avviso di ricevimento ) direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo 'ordinario' di 180 giorni. Vista l'equiparazione per legge tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta, può essere presentato utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) purchè lo stesso sia sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechi in allegato, in formato pdf , il testo del gravame firmato, avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni, pena l'inammissibilità del ricorso stesso:
Il ricorso, redatto in carta semplice e sottoscritto dal soggetto legittimato, deve essere indirizzato "Al Signor Prefetto di La Spezia , Via V. Veneto, 2, La Spezia ” e può essere presentato con le seguenti modalità:
1) per il tramite della Polizia Locale Castelnuovo Magra consegnandolo direttamente al Protocollo presso Ufficio Polizia Locale di Castelnuovo Magra via Ia Trav. della Pace- 19033 Castelnuovo Magra, oppure inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla P.E.C. poliziamunicipale@pec.castelnuovomagra.com
2) raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Prefetto oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefsp@pec.interno.it .
Si precisa che ai fini della scadenza dei termini di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata del verbale) fa fede il timbro di spedizione della raccomandata o la data di presentazione al protocollo generale del Comune.
2) raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Prefetto oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo.prefsp@pec.interno.it .
Si precisa che ai fini della scadenza dei termini di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata del verbale) fa fede il timbro di spedizione della raccomandata o la data di presentazione al protocollo generale del Comune.
Cosa serve
Copia fotostatica del documento di identità (obbligatoria qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta)
Copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
Copia del verbale di accertamento
Documenti in carta semplice, attestanti la legittimazione attiva in caso di veicoli intestati a società, imprese, enti ecc.
Qualsiasi altro documento od atto che si ritenga utile produrre
Copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
Copia del verbale di accertamento
Documenti in carta semplice, attestanti la legittimazione attiva in caso di veicoli intestati a società, imprese, enti ecc.
Qualsiasi altro documento od atto che si ritenga utile produrre
Cosa si ottiene
Provvedimento di archiviazione in caso di accoglimento o provvedimento/ingiunzione di pagamento
Tempi e scadenze
RICORSO AL PREFETTO:
Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, il Comando Polizia Locale trasmette al Prefetto, per la decisione di competenza, il ricorso del ricorrente con allegati copia del verbale e le deduzioni tecniche necessarie per confutare o confermare il ricorso stesso.
Si precisa che nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, questi ha 30 giorni di tempo per trasmettere la documentazione al Comando di Polizia Locale.
Si precisa che nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, questi ha 30 giorni di tempo per trasmettere la documentazione al Comando di Polizia Locale.
Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto, se ritiene fondato l’accertamento di violazione, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, comprensiva delle spese di notifica (ordinanza-ingiunzione).
Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il Prefetto nello stesso termine, emette ordinanza di archiviazione del verbale.
Detti termini possono essere sospesi in caso di audizione personale del ricorrente e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione; decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso).
L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione secondo le modalità indicate nell’ingiunzione stessa.
Nello stesso termine è prevista la possibilità di adire opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria: Giudice di Pace.
L’ordinanza ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero il termine per proporre l’opposizione al Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il Prefetto nello stesso termine, emette ordinanza di archiviazione del verbale.
Detti termini possono essere sospesi in caso di audizione personale del ricorrente e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione; decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza ingiunzione il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso).
L’ordinanza ingiunzione deve essere notificata nel termine di 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione secondo le modalità indicate nell’ingiunzione stessa.
Nello stesso termine è prevista la possibilità di adire opposizione innanzi all’Autorità Giudiziaria: Giudice di Pace.
L’ordinanza ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero il termine per proporre l’opposizione al Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE:
entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace della Spezia
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Locale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/01/2025 10:38:46