Addizionale Comunale IRPEF
Addizionale Comunale IRPEF
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L'addizionale si applica, ed è corrisposta al Comune di Castelnuovo Magra, dai contribuenti che risiedono nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa.
Come fare
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni), viene trattenuta direttamente in busta paga o sulla pensione.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
L'articolo 1 comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che l'addizionale comunale all'Irpef venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'Irpef.
L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale, ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell'anno precedente.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
L'articolo 1 comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che l'addizionale comunale all'Irpef venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'Irpef.
L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale, ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell'anno precedente.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.
Cosa serve
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale è trattenuta dai sostituti d'imposta. L'importo è indicato nella certificazione unica (C.U.D.) rilasciata dallo stesso sostituto.
I soggetti con redditi diversi da lavoro dipendente, effettuano il versamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate associati al codice catastale del comune, che per Castelnuovo Magra è C240.
I soggetti con redditi diversi da lavoro dipendente, effettuano il versamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate associati al codice catastale del comune, che per Castelnuovo Magra è C240.
Cosa si ottiene
L'addizionale comunale all'Irpef è destinata al finanziamento delle spese correnti del Comune di Castelnuovo Magra.
Tempi e scadenze
Per i redditi da lavoro dipendente l’addizionale comunale viene versata in un massimo di 11 rate di pari importo (da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce e viene prelevata in automatico.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
Costi
Costi
L’imposta è stata istituita dall’art n. 1 del D.Lgs. del 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni.
A decorrere dall’anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione del tributo in ragione “del possesso di specifici requisiti reddituali”, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, nel testo come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011).
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’ Irpef per l’anno 2012:
- un’aliquota unica nella misura dello 0,8%;
- una soglia di esenzione per coloro che conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad €. 12.000,00;
- la suddetta esenzione è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica a tutto il reddito annuo e non solamente sulla parte eccedente tale limite.
Dal 2013 al 2025 con delibere di Consiglio Comunale è stata approvata la conferma delle condizioni per l’addizionale comunale Irpef approvata per l’anno 2012 come sopra riportato.
L’imposta è stata istituita dall’art n. 1 del D.Lgs. del 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni.
A decorrere dall’anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione del tributo in ragione “del possesso di specifici requisiti reddituali”, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo (art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, nel testo come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011).
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’ Irpef per l’anno 2012:
- un’aliquota unica nella misura dello 0,8%;
- una soglia di esenzione per coloro che conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad €. 12.000,00;
- la suddetta esenzione è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e tenendo conto che, nel caso del superamento del predetto limite, la stessa si applica a tutto il reddito annuo e non solamente sulla parte eccedente tale limite.
Dal 2013 al 2025 con delibere di Consiglio Comunale è stata approvata la conferma delle condizioni per l’addizionale comunale Irpef approvata per l’anno 2012 come sopra riportato.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Bilancio - Ragioneria - Economato
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
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Ultimo aggiornamento pagina: 15/01/2025 13:31:16